FAQ Aster

Domande e Risposte

ASTER è l'Ente di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dipendenti delle aziende del Commercio, del Turismo e dei Servizi nato per seguire il dettato del CCNL del Terziario e del Turismo sottoscritti da CONFESERCENTI con i Sindacati dei Lavoratori FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTUCS.
L'iscrizione è obbligatoria per tutte le aziende che applicano sia il CCNL per i dipendenti delle aziende del terziario e dei servizi, sia il CCNL per i dipendenti delle aziende del turismo, pubblici esercizi ed agenzie di viaggio. Si ricorda che in base all'Accordo di rinnovo del CCNL TDS siglato da Confesercenti il 12 luglio 2016 l'azienda che ometta il versamento ad ASTER è tenuta, alternativamente: a erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 16,00 lordi, da corrispondere a titolo di retribuzione, per 14 mensilità (rientrante nella retribuzione di fatto, di cui all'art. 195).Appare evidente come l'alternativa sia economicamente più sfavorevole, per l'azienda, dell'iscrizione ad ASTER.
Tutti i lavoratori dipendenti e apprendisti dalle aziende che applicano il CCNL TDS ed il CCNL del Turismo.
No, il Regolamento dell'Ente prevede che in tali periodi (salvo diverso accordo fra datore di lavoro e lavoratore) il pagamento del contributo viene sospeso. Al termine della sospensione l'azienda dovrà riprendere i versamenti ed il diritto alle prestazioni maturerà dal primo giorno del mese successivo alla ripresa del pagamento.
La tipologia di lavoro ad "intermittenza" o a "chiamata" non è prevista dal CCNL del terziario e del turismo, quindi i lavoratori non possono essere iscritti ad ASTER, salvo diversa scelta dell'azienda. In tal caso verranno iscritti come dipendenti Part time.
L'art. 17 del Testo unico sulla maternità e la paternità (D. lgs 151 del 2001) prevede l'estensione dell'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, in presenza di grave complicanze o qualora le condizioni ambientali o di lavoro possono essere pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino. Trattandosi pertanto di un periodo di astensione obbligatoria (che viene predisposto dal Servizio ispettivo del Ministero del Lavoro), il contributo ad Aster è dovuto.
Sarebbe opportuno che il contributo a carico dell'azienda, versato all'Ente Aster, venisse evidenziato sulla busta paga del dipendente. Con riferimento al CCNL del Terziario è prevista una quota di iscrizione una tantum pari ad € 30,00 che deve esser pagata dal datore di lavoro per ogni lavoratore sia a tempo pieno che parziale. Per ciascun lavoratore con contratto a tempo pieno o parziale, assunto a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato, il contributo da versare è pari ad € 120,00 annui (€ 10,00 mensili) a carico del datore di lavoro e, a decorrere dal 01 gennaio 2012, pari ad € 2,00 mensili a carico del dipendente. Pertanto dal 01 gennaio 2012 il contributo ordinario ammonta ad € 144,00 annui (€ 12,00 mensili). Con riferimento al CCNL del Turismo è prevista una quota di iscrizione una tantum pari ad € 15,00 che deve esser pagata dal datore di lavoro per ogni lavoratore a tempo pieno, assunto a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato, e ad € 8,00 per ogni lavoratore a tempo parziale assunto a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato. Sempre a carico del datore di lavoro è previsto un contributo di € 144,00 annui per ogni dipendente (€ 12,00 mensili).
Sì, è obbligatorio per tutti i Fondi integrativi. I contributi versati a Ente ASTER, come previsto dall'art. 6 del Dlgs 314 del 2 settembre 1997, sono esclusi dalla base imponibile e assoggettati esclusivamente al contributo di solidarietà del 10%(codice M980 del DM/10). I contributi a carico del lavoratore, sono invece assoggettati al contributo di solidarietà del 2%. Il contributo di solidarietà non va versato sulle quote Una Tantum.
E' possibile stampare la ricevuta dei pagamenti effettuati, dalla pagina dei Pagamenti, sul sito www.enteaster.it
I contributi versati ad ASTER nella Certificazione Unica possono essere inseriti al punto 163. In quella casella le istruzioni stabiliscono che vanno indicati i contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto e/o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale. In base a quanto stabilito dall'art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR, detti contributi non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20; qualora la contribuzione superi il predetto importo, le somme eccedenti vanno inserite al punto 164, in quanto la quota di contributi ha concorso a formare il reddito.
Le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa iniziano a decorrere dal primo giorno del quarto mese dal pagamento del contributo ordinario. Ad esempio se un dipendente viene iscritto ad Aster nel mese di gennaio, potrà usufruire delle prestazioni di Aster dal giorno 01 aprile. Il diritto alle prestazioni è, comunque, condizionato dal regolare versamento dei contributi ordinari da parte del datore di lavoro e ove dovuta, dal pagamento dell'una tantum.
Il dipendente che cessa il rapporto di lavoro con l'azienda che lo ha iscritto ad Aster, ha diritto alle prestazioni , se il contributo pagato è annuale, per ulteriori TRE MESI oltre la scadenza annuale della polizza, a compensazione dei tre mesi iniziali di carenza. Se il contributo pagato è mensile il dipendente ha diritto alle prestazioni , TRE MESI oltre la scadenza del mese pagato, a compensazione dei tre mesi iniziali di carenza.
L'assunzione di un dipendente negli ultimi giorni del mese comporta la registrazione in Aster dal mese successivo (dal giorno 10 al giorno 25 del mese). Il contributo Aster è calcolato a partire dal giorno di registrazione in Aster.
L'azienda può comunicare la data di cessazione via email all’indirizzo aster@enteaster.it.
In caso di variazione del tipo di contratto, da Full time a Part time e viceversa, di un dipendente è necessario comunicare la variazione all'indirizzo e-mail info@enteaster.it o aster@enteaster.it.
Basta collegarsi al sito www.enteaster.it e cliccare sulla voce PRESTAZIONI e poi su “Guida Alle Prestazioni dirette ASTER” e “Guida alle prestazioni in convenzione con UNISALUTE”. e/o Sul sito è presente un link alle STRUTTURE CONVENZIONATE con UNISALUTE, ma si consiglia di contattare il numero verde di Unisalute 800-016643.
Se si vuole prenotare in una struttura pubblica (SSN) non è necessario contattare Unisalute, è sufficiente chiamare il CUP e prenotare. Quando la prestazione verrà effettuata attraverso il SSN, si potrà richiedere il rimborso del ticket, online, sul sito www.enteaster.it, o tramite posta, compilando il modulo di richiesta rimborso (stampabile dal sito www.enteaster.it ) e inviando copia della ricevuta di spesa e impegnativa a Ente Aster/Via Nazionale 60 - 00184 - Roma. Se la prestazione verrà effettuata in una Struttura Convenzionata Unisalute per Ente Aster è necessario telefonare al numero verde 800-016643 e prenotare.

Le visite nei centri convenzionati possono essere prenotate direttamente on line dal sito www.unisalute.it e tramite l'app "Unisalute" sia per i sistemi Android che Apple.
E’ possibile registrarsi sul sito www.enteaster.it , AREA DIPENDENTI. Si riceverà una mail con la username e la password per accedere al proprio profilo, caricare le pratiche e verificare lo stato dei rimborsi. Dall'area riservata è possibile collegarsi all'area di UNISALUTE tramite il bottone "Prestazioni gestite da UNISALUTE".